COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione Sportiva e culturale denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Veneto Survival” con sede in Via F. Chopin 7, 35132 Padova (PD); essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia (legge 289/2002).

Art. 2 – L’Associazione può svolgere attività nei settori dello sport e/o della ricreazione, senza finalità di lucro (i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette – legge 289/2002) e senza distinzioni di religione, politica, razza o altro con modalità organizzative rispettose del principio di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3 – Sono compiti dell’Associazione:

  • contribuire allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
  • promuovere, favorire ed organizzare la diffusione, la conoscenza e la pratica delle attività sportive comprese quelle didattiche in particolare: escursionismo, orientamento, tecniche di sopravvivenza, bushcraft, arrampicata, canyoning, softair, kayak, rafting, speleologia, tiro con l’arco nonché ogni attività collegata al Settore Survival;
  • promuovere le attività con serate informative, corsi didattici e di formazione, riunioni, stages, seminari, tavole rotonde, workshop, conferenze, organizzazione di gare, e momenti di verifica sulle attività svolte
  • collaborare con professionisti del settore e sodalizi di vario genere al fine di creare dei momenti di scambio di esperienze;
  • avanzare proposte agli enti sportivi e pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale, per una adeguata programmazione sportiva sul territorio;
  • l’Associazione potrà gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all’estero;
  • organizzare iniziative, servizi, attività culturali nonché turistiche e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, aggiornamento e di ricreazione dei soci;
  • porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali;
  • gestire, uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci e dei Soci dell’Ente per la distribuzione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale.

Art. 4 – Il numero dei soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, del diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, in virtù dell’uniformità del rapporto associativo.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento. Non sono previste partecipazioni con carattere di temporaneità alla vita associativa. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni: nome e cognome, luogo e data di nascita; dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo dell’Associazione, dà diritto a ricevere la tessera sociale.

Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea ordinaria. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale. Nel caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti: al pagamento della tessera sociale; al pagamento delle eventuali quote sociali necessarie per la partecipazione alle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento per la realizzazione delle attività stesse; all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari. Le quote sociali e i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte (art. 148 Tuir, n. 8, lett. f)

Art. 5  – I soci cessano di appartenere all’Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi: dimissioni volontarie; quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo; radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti i Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon  andamento del sodalizio; quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad un’esamina degli addebiti. L’associato radiato non può essere più ammesso ad eccezione dei soci radiati per morosità i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima assemblea dei soci. Il socio espulso potrà ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 6 – Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione, dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione, da fondi di riserva. All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO

Art. 7 – Il rendiconto economico, comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo per l’approvazione. Il bilancio deve essere redatto obbligatoriamente, con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione.

Art. 8 – Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’associazione per gli scopi istituzionali o messo a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa. Si ribadisce l’assenza di lucro e in tal senso i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

E’ fatto inoltre divieto di distribuire anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ASSEMBLEA

Art. 9 – Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. L’assemblea dei soci è sovrana.

L’assemblea ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto: approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; elegge il Consiglio Direttivo secondo i criteri di libera eleggibilità e del principio del voto singolo di cui all’art. 2532 comma 2 del C.C.;  procede alla nomina delle cariche sociali (esclusione delle società sportive di capitali o cooperative per le quali si applicano comunque le norme del codice civile – legge 289/2002); elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni; approva il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo (legge 289/2002 art. 148 TUIR); approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto; delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati.

L’assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull’attività svolta e per la programmazione delle attività future. Spetta all’Assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

E’ prevista l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

Art. 10 – L’Assemblea straordinaria è convocata: tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario; ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei soci. L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 11 – In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di socio. L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall’Assemblea che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice-presidente ed il Segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente, il Vice-presidente ed il Segretario compongono la presidenza.

È riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese documentate inerenti l’espletamento dell’incarico. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta. E’ fatto divieto per i componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni sei mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la presidenza o ne facciano richiesta la metà dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice-presidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo: redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci; redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci; fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea; redigere gli eventuali regolamenti interni, relativi all’attività; adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i soci; deliberare sulle domande di ammissione dei soci; favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’Associazione.

Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 13 – Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio (legge 289/2002). Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-presidente in ogni sua attribuzione.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 14 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci, esprimenti il solo voto personale, con conclusione delle deleghe.

L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ovvero ai fini sportivi (legge 289/2002 e art. 148 TUIR).

La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima. Lo scioglimento dell’associazione avviene anche quando dovesse venire meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge, a meno che i soci ordinari o i restanti membri del Consiglio Direttivo non eleggano nuovi membri.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Assemblea delibera con la maggioranza prevista dai precedenti commi sulla destinazione ai fini sportivi del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti ed obbligazioni varie in capo all’Associazione) e per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Si stabilisce che l’Associazione si affilia al Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.) – Ente di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni ed Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. – ne riconosce lo Statuto e ne adotta la tessera nazionale quale tessera sociale. Si stabilisce inoltre di conformarsi alle norme e direttive del C.O.N.I., in osservanza della Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

Art. 16 – Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, i soci si impegnano a non aderire ad altra autorità, compresa quella giudiziaria; per le questioni non risolvibili dagli organi sociali si rimettono al giudizio inappellabile di un eventuale collegio arbitrale composto dal Presidente dell’Associazione e da due membri nominati uno da ciascuna delle parti.

Art. 17 – Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari del C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale).